LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista la  deliberazione della  giunta regionale  n. IV/3859  del 10
dicembre  1985,  avente per  oggetto  "Individuazione  delle aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis della  legge 8  agosto 1985,  n. 431,  entro i  quali
ricadono le  aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a
specifico e  motivato provvedimento amministrativo ex  lege 29 giugno
1939,  n. 1497,  ovvero  ope  legis in  forza  degli  elenchi di  cui
all'art. 1,  primo comma, della  legge 8  agosto 1985, n.  431, nelle
quali  aree  trova applicazione  il  vincolo  di inedificabilita'  ed
immodificabilita'  dello stato  dei luoghi  previsto dall'art.  1-ter
della legge  8 agosto 1985,  n. 431, fino all'approvazione  dei piani
paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta regionale  numero IV/31898 del
26  aprile 1988,  avente  per  oggetto "Criteri  e  procedure per  il
rilascio dell'autorizzazione ex  art. 7, della legge  29 giugno 1939,
n.  1497,  per  la  realizzazione  di opere  insistenti  su  aree  di
particolare interesse  ambientale individuate  dalla regione  a norma
della legge 8  agosto 1985, n. 431, con deliberazione  n. IV/3859 del
10 dicembre 1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale  con deliberazione n. VI/30195 del
25  luglio  1997,  ha  adottato il  progetto  di  piano  territoriale
paesistico regionale  ai sensi dell'art.  3 della legge  regionale 27
maggio 1985  n. 57,  cosi' come modificato  dall'art. 18  della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista la  deliberazione della  giunta regionale  n. VI/32935  del 5
dicembre  1997,  avente  per  oggetto  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto  di piano  territoriale  paesistico  regionale adottato  con
deliberazione della giunta regionale  della Lombardia numero VI/30195
del 25 luglio 1997";
  Rilevato  che,  in  base  alla citata  deliberazione  della  giunta
regionale n.  3859/85 il  vincolo temporaneo di  immodificabilita' di
cui all'art.  1-ter della legge  n. 431/85 opera sino  all'entrata in
vigore del  piano territoriale paesistico  regionale e non  sino alla
data  della sua  adozione, e  che, pertanto,  allo stato  attuale, il
vincolo stesso opera ancora;
  Considerato,  comunque,  che   l'adozione  del  piano  territoriale
paesistico regionale,  pur non  facendo venir meno  il regime  di cui
all'art. 1-ter  della legge  n. 431/85,  rende pur  sempre necessario
verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano adottato, in
quanto  lo  stralcio, come  indicato  nella  deliberazione di  giunta
regionale  n. 31898/88,  costituisce una  sorta di  anticipazione del
piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,  che   la  giunta   regionale,  in   presenza  di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta  di   immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesisticoambientale   conforme   all'adottato   piano   territoriale
paesistico;
  Preso atto che  il dirigente del servizio riferisce  e il direttore
generale conferma quanto segue:
  che in  data 2 dicembre 1998  e' pervenuta l'istanza del  comune di
Ossimo  (Brescia),  di richiesta  di  stralcio  delle aree  ai  sensi
dell'art. 1-ter  della legge n. 431/85  da parte dell'amministrazione
comunale per lavori di ripristino  e sistemazione strade in localita'
Doane e tratto di strada tra il Corno della Luna e la Malga Plagne;
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta   dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si   evince  che  non  sussistono   esigente  assolute  di
immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza  del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in comune di Ossimo  (Brescia), mappali numeri 110, 116, 117,
163, 231, per  la sola parte interessata  e necessaria all'intervento
in oggetto indicato, dall'ambito  territoriale n. 15, individuato con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per lavori di  ripristino e sistemazione strade in  localita' Doane e
tratto di strada tra  il Corno della Luna e la  Malga Plagne da parte
dell'amministrazione comunale;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto 1), l'ambito territoriale  n. 15, individuato con la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n. 1357,  e  nel  bollettino ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma  della  legge
regionale 27  maggio 1985, n.  57, cosi' come modificato  dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 12 aprile 1999
                                                  Il segretario: Sala